Il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge specificato in epigrafe, riportato alle pagine 19 e 20 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, e' sostituito dal seguente: "1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Per assicurare la continuita' dell'attivita' del bacino sperimentale di cui all'articolo 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 25 miliardi per l'anno 1993. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota'.".