Il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge specificato in  epigrafe,
riportato   alle  pagine  19  e  20  della  sopra  indicata  Gazzetta
Ufficiale, e' sostituito dal seguente:
   "1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per
completare la diga del Bilancino e' autorizzata la spesa di  lire  10
miliardi  per  l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Per
assicurare la continuita' dell'attivita' del bacino  sperimentale  di
cui all'articolo 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, e'
autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 25
miliardi  per  l'anno  1993.  All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   1992,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
'Rifinanziamento della  legge  n.  183  del  1989  per  il  riassetto
organizzativo  e  funzionale  della difesa del suolo, ivi compresa la
quota per il bacino pilota'.".